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CERTIFICATO IMPIANTI (DL 112/08)
I rogiti "perdono" il certificato impianti
Con il Decreto Legge n. 112 il governo ha corretto la disciplina in materia di sicurezza degli impianti e di certificazione della loro conformità. L'articolo 35 comma 2 del provvedimento citato ha abrogato l'obbligo della consegna all'acquirente (in caso di compravendita ) o all'inquilino (in caso di locazione) della dichiarazione di conformità degli impianti alle norme tecniche e della relativa documentazione progettuale.
La disposizione abrogata (articolo 13 del DM 22 gennaio 2008 n. 37) aveva sollevato non pochi dubbi interpretativi. Il ministero dello Sviluppo economico aveva precisato che si trattava di una norma che non comportava l'obbligo (come era parso "a prima lettura") della messa a norma di tutti gli impianti che non lo fossero stati e che non obbligava inderogabilmente il venditore o il locatore a fornire all'acquirente o all'inquilino la garanzia di conformità degli impianti. La norma obbligava, più precisamente, a trattare, nei contratti, il tema della conformità degli impianti (e quindi a mettere i contraenti nella condizione di pattuire o una clausola di garanzia o una clausola di esonero da garanzia). Inoltre, quando parlava di impianti "a norma", faceva riferimento alla legge vigente non alla data del contratto ma a quella all'epoca di realizzazione dell'impianto.
Nonostante l'abrogazione dell'articolo 13 del DM 37/2008, il mancato adeguamento alle norme sugli impianti può comunque essere fatto valere dall'acquirente, invocando le garanzie previste dal codice civile. Innanzitutto l'articolo 1375 che così recita “il contratto deve essere eseguito secondo buona fede”. In secondo luogo l'articolo 1490, che riguarda i vizi della cosa venduta e afferma “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa”.
L'articolo 1491 esclude la garanzia solo se i vizi erano conosciuti (o facilmente conoscibile) dal compratore. Ma poiché c'è il serio rischio che in caso di contenzioso venga ritenuto viziato “occulto” (cioè non facilmente conoscibile) un impianto non a norma, l'unica seria garanzia per chi vende sarebbe proprio riconoscere espressamente nei rogiti (o in altri atti scritti) che uno o più impianti vengano adeguati alle norme di sicurezza, che quindi l'acquirente ne è cosciente e si assuma in proprio l'onere di adeguarli, magari in cambio di uno sconto sul prezzo. O, in alternativa essere sicuri della regolarità degli impianti e, possibilmente, attestarla con la consegna a acquirente o inquilino delle relative dichiarazioni di conformità.
In definitiva restano valide le garanzie previste dal codice civile, soprattutto a tutela di chi acquista un immobile, e l'unica cosa che cambia è che viene lasciata maggiore libertà alle parti su come farle valere, e ai giudici su come interpretarle nel caso concreto, senza imporre per forza la consegna delle dichiarazioni di conformità.
(Silvio Rezzonico e Giovanni Tucci,"Norme e Tributi", Il Sole 24 Ore, 30 giugno 2008, p.19)